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Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)1
del 20 giugno 1952 (Stato 1° luglio 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280; FF 1979 II 693). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli centrali.
1 Hanno diritto agli assegni familiari per agricoltori indipendenti i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell’agricoltura e gli alpigiani indipendenti.
2 Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e di attività di alpigiano.
23Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 323324; FF 2006 5815).