Legge federale
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Art. 13 Compiti delle casse di compensazione
La fissazione e il versamento degli assegni familiari, nonché la riscossione dei contributi dei datori di lavoro in conformità dell’articolo 18, spettano alle casse cantonali di compensazione istituite in virtù dell’articolo 61 della LAVS40 (dette qui di seguito «casse di compensazione»). |