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Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280; FF 1979 II 693). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli centrali.
Art. 14Richiesta e versamento degli assegni familiari
1 Chi pretende gli assegni familiari deve farne richiesta alla cassa di compensazione competente.
2 In deroga all’articolo 19 capoverso 1 LPGA41, gli assegni familiari devono essere versati trimestralmente agli agricoltori indipendenti occupati principalmente nell’agricoltura e alla fine dell’anno agli agricoltori indipendenti occupati accessoriamente nell’agricoltura e agli alpigiani.42
42 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178II 766, 1994 V 897).
43 Abrogato dall’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159).