Legge federale
|
Art. 18 Assegni familiari ai lavoratori agricoli
1 I datori di lavoro nell’agricoltura devono pagare un contributo pari al 2 per cento dei salari in contanti e in natura versati al loro personale agricolo sempre che per detti salari siano dovuti contributi in conformità della LAVS48.49 2 I contributi alle spese di amministrazione previsti nell’articolo 69 della LAVS devono essere riscossi parimente sui contributi dovuti dai datori di lavoro, in conformità del capoverso 1. 3 Per la riscossione dei contributi arretrati sono applicabili le disposizioni della LAVS, comprese le rispettive deroghe alla LPGA50.51 4 La parte delle spese, incluse le spese di amministrazione, sostenute dalle casse di compensazione per il versamento degli assegni familiari, per quanto non sia coperta dai contributi dei datori di lavoro, è assunta per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo.52 49Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276280; FF 1979 II 693). 51 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178II 766, 1994 V 897). 52Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1957, in vigore dal 1° gen. 1958 (RU 1958 195; FF 1979 II 1045). |