Legge federale
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Art. 1a Persone aventi diritto 8
1 Hanno diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli le persone rimunerate, che sono occupate in un’azienda agricola come salariati. 2 I membri della famiglia del capo d’azienda occupati nella stessa hanno parimenti diritto agli assegni familiari; sono eccettuati:
3 I lavoratori agricoli hanno diritto agli assegni per l’economia domestica soltanto se dimorano in Svizzera con la loro famiglia (art. 13 cpv. 2 LPGA9). Il versamento di assegni per i figli e di assegni di formazione per i figli residenti all’estero è retto dall’articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 200610 sugli assegni familiari (LAFam).11 4 Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulle nozioni di azienda agricola e di lavoratore agricolo. 8 Introdotto dall’all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178II 766, 1994 V 897). 11 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). |