Legge federale
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Art. 24 Relazione con il diritto cantonale 73
A complemento della presente legge, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o diversi e finanziarli riscuotendo contributi speciali. 73Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). |