Legge federale
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Art. 25a Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022 81
1 L’accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti di cui al previgente articolo 20 capoverso 182 è sciolto all’entrata in vigore della presente modifica. 2 Le risorse dell’accantonamento sono versate ai Cantoni senza interessi entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica. 3 La quota delle risorse dell’ֹaccantonamento destinata ai singoli Cantoni è calcolata in funzione degli importi degli assegni familiari nell’agricoltura pagati nel Cantone nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della presente modifica. 81 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2022, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023192; FF 2022 393). |