Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280; FF 1979 II 693). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli centrali.
Art. 3Assegno per l’economia domestica
1 Hanno diritto all’assegno per l’economia domestica:
i lavoratori agricoli che vivono in comunione domestica con il coniuge o con i figli;
b.
i lavoratori che vivono nella comunione domestica del loro datore di lavoro se il loro coniuge o i loro figli hanno una loro propria economia domestica, le spese della quale devono essere sopportate dal lavoratore;
c.
i lavoratori agricoli che vivono nell’economia domestica del datore di lavoro con il loro coniuge o con i loro figli.
2 Se ambedue i coniugi hanno diritto all’assegno per l’economia domestica come lavoratori agricoli, sarà pagato un solo assegno, spettante, per metà a ciascun coniuge. Di regola, i due importi sono versati insieme. L’assenza temporanea del coniuge o dei figli dalla comunione domestica non pregiudica il diritto all’assegno.19
3 I lavoratori agricoli vedovi senza figli hanno diritto all’assegno per l’economia domestica fintanto che conservano, dopo la morte del coniuge, la loro economia domestica, ma al massimo per la durata di un anno.
4 Il diritto all’assegno per l’economia domestica nasce il primo giorno del mese in cui è costituita l’economia domestica. Esso si estingue alla fine del mese in cui l’economia domestica è sciolta.
18Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276280; FF 1979 II 693).
19Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984 (RU 1984 350352; FF 1983 IV 205).