Legge federale
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Art. 8 Compensazione
Gli assegni familiari agli agricoltori indipendenti possono essere compensati con le quote e i contributi dovuti dagli stessi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 194627 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «LAVS28») e all’articolo 18 della presente legge. 28 Nuova espr. giusta l’all. n. 7 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |