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Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)1
del 24 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2021)
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935).
Art. 13Diritto agli assegni familiari
1 Hanno diritto agli assegni familiari i salariati assicurati obbligatoriamente all’AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla presente legge. Le prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 2. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.
2 Hanno altresì diritto agli assegni familiari i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo. Le prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 3. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.
2bis Hanno diritto agli assegni familiari le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS in quanto esercitanti un’attività lucrativa indipendente. Le prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i dettagli concernenti la nascita e l’estinzione del diritto.24
3 Sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell’importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell’AVS.
4 Il Consiglio federale disciplina:
a.
il diritto agli assegni e il coordinamento con altre prestazioni in caso di incapacità o impedimento al lavoro;
la procedura e la competenza delle casse di compensazione per assegni familiari per le persone che hanno più datori di lavoro e per le persone che esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa indipendente e un’attività lucrativa dipendente.