Legge federale
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Art. 21b Accesso ai dati
1 Il Consiglio federale designa i servizi autorizzati ad accedere al registro degli assegni familiari mediante procedura di richiamo. 2 Sono accessibili al pubblico le informazioni necessarie a verificare se e da quale servizio è versato un assegno per un dato figlio. Per la consultazione vanno indicati il numero d’assicurato AVS e la data di nascita del figlio. A tutela del bene del figlio, il Consiglio federale può prevedere eccezioni al pubblico accesso. |