Legge federale
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Art. 27 Disposizioni d’esecuzione
1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione. Emana le disposizioni d’esecuzione necessarie per un’applicazione uniforme. 2 Per espletare la sua funzione di vigilanza secondo l’articolo 76 capoverso 1 LPGA53, il Consiglio federale può incaricare l’UFAS di impartire istruzioni agli organi cui sono affidati compiti d’attuazione della presente legge e di allestire statistiche uniformi.54 53 RS 830.1 54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935). |