Legge federale
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Art. 29 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore, fatto salvo il capoverso 3. 3 Gli articoli 17 e 26 entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese dopo l’accettazione della legge in votazione popolare. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 200957 57 DCF del 31 ott. 2007. |