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Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)1
del 24 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2022)
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935).
Art. 21hAmpia offerta
1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle organizzazioni familiari che propongono un’ampia offerta nell’ambito di promozione interessato. L’offerta è considerata ampia se:
a.
è rivolta a più gruppi di destinatari ed è utilizzata da questi ultimi;
b.
è tematicamente vasta e si fonda su solide conoscenze specialistiche; e
c.
copre l’intero territorio nazionale.
2 Per valutare l’ampiezza dell’offerta dell’organizzazione familiare sono considerate anche le offerte delle sue organizzazioni affiliate che adempiono le condizioni di cui all’articolo 21g.
3 Gli aiuti finanziari possono essere concessi a un’organizzazione familiare attiva su tutto il territorio di una regione linguistica, se:
a.
nell’ambito di promozione interessato non opera alcuna organizzazione familiare attiva sull’intero territorio nazionale; o
b.
la sua offerta adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b e nella regione linguistica la sua offerta è più ampia di quella dell’organizzazione familiare attiva sull’intero territorio nazionale.
4 Se gli aiuti richiesti dalle organizzazioni familiari superano complessivamente i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell’interno stabilisce un ordine di priorità, mirando in particolare alla promozione di attività durevoli e a un rapporto costi-benefici vantaggioso.