Legge federale
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Art. 12 Ordinamento applicabile
1 Le persone assoggettate alla presente legge sono tenute ad affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è loro applicabile. Alle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente si applicano in materia di affiliazione alla cassa secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettera b le stesse norme previste per i datori di lavoro.23 2 I datori di lavoro e le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente sottostanno all’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui l’impresa ha la sua sede legale oppure, ove questa manchi, del loro Cantone di domicilio. Le succursali dei datori di lavoro sottostanno all’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate. I Cantoni possono pattuire regolamentazioni diverse.24 3 I salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo sottostanno all’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono registrati ai fini dell’AVS. 23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). 24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). |