Legge federale
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Art. 21i Procedura e aliquota massima
1 Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). 2 Gli aiuti finanziari sono versati sulla base di un contratto di diritto pubblico. 3 Essi coprono al massimo il 50 per cento delle spese computabili (aliquota massima). 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura e delle spese computabili. |