Legge federale
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Art. 26 Prescrizioni dei Cantoni
1 I Cantoni adeguano i loro ordinamenti sugli assegni familiari in vista dell’entrata in vigore della presente legge e emanano le disposizioni d’esecuzione di cui all’articolo 17. 2 Qualora non sia possibile emanare tempestivamente le disposizioni definitive, il governo cantonale può adottare una normativa provvisoria. 3 Le disposizioni cantonali d’esecuzione sono portate a conoscenza delle autorità federali. |