Legge federale
|
Art. 27 Disposizioni d’esecuzione
1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione. Emana le disposizioni d’esecuzione necessarie per un’applicazione uniforme. 2 Per espletare la sua funzione di vigilanza secondo l’articolo 76 capoverso 1 LPGA58, il Consiglio federale può incaricare l’UFAS di impartire istruzioni agli organi cui sono affidati compiti d’attuazione della presente legge e di allestire statistiche uniformi.59 3 Il Consiglio federale può incaricare l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di svolgere i compiti di cui all’articolo 72a capoverso 2 lettera b LAVS60 e all’articolo 76a capoverso 2 LPGA.61 59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935). 61 Introdotto dall’all. n. 8 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). |