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Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935).
Art. 21bAccesso ai dati
1 Il Consiglio federale designa i servizi autorizzati ad accedere al registro degli assegni familiari mediante procedura di richiamo.
2 Sono accessibili al pubblico le informazioni necessarie a verificare se e da quale servizio è versato un assegno per un dato figlio. Per la consultazione vanno indicati il numero AVS38 e la data di nascita del figlio. A tutela del bene del figlio, il Consiglio federale può prevedere eccezioni al pubblico accesso.
38 Nuova espr. giusta l’all. n. 35 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.