Legge federale
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Art. 21h Ampia offerta
1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle organizzazioni familiari che propongono un’ampia offerta nell’ambito di promozione interessato. L’offerta è considerata ampia se:
2 Per valutare l’ampiezza dell’offerta dell’organizzazione familiare sono considerate anche le offerte delle sue organizzazioni affiliate che adempiono le condizioni di cui all’articolo 21g. 3 Gli aiuti finanziari possono essere concessi a un’organizzazione familiare attiva su tutto il territorio di una regione linguistica, se:
4 Se gli aiuti richiesti dalle organizzazioni familiari superano complessivamente i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell’interno stabilisce un ordine di priorità, mirando in particolare alla promozione di attività durevoli e a un rapporto costi-benefici vantaggioso. |