Legge federale
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Art. 28a Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2010 68
1 Per la notifica all’Ufficio centrale di compensazione, i servizi di cui all’articolo 21c devono aver preparato tutti i dati necessari all’entrata in funzione del registro degli assegni familiari al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente modifica. 2 Il Consiglio federale definisce i dettagli della prima notifica di dati all’Ufficio centrale di compensazione. 68 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 ott. 2010 (RU 2010 4491; FF 2009 5289). |