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Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935).
Art. 5Importo e adeguamento degli assegni familiari
1 L’assegno per i figli ammonta ad almeno 21516 franchi mensili.
2 L’assegno di formazione ammonta ad almeno 26817 franchi mensili.
3 Il Consiglio federale adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allorché procede all’adeguamento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), sempre che l’indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato almeno di 5 punti dopo l’ultima determinazione.
16 Nuovo importo giusta l’art. 1 cpv. 1 dell’O sull’adeguamento degli assegni familiari all’evoluzione dei prezzi, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 493).
17 Nuovo importo giusta l’art. 1 cpv. 2 dell’O sull’adeguamento degli assegni familiari all’evoluzione dei prezzi, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 493).