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Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935).
Art. 7Concorso di diritti
1 Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell’ordine, a:
a.
la persona che esercita un’attività lucrativa;
b.
la persona che ha l’autorità parentale o che l’aveva fino alla maggiore età del figlio;
c.
la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
d.
la persona cui è applicabile l’ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
la persona esercitante un’attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all’AVS.
2 Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all’importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro Cantone.20