Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'esterodel 16 dicembre 1983 (Stato 1° marzo 2013) |
Art. 11 Contingenti d'autorizzazioni
1Il Consiglio federale stabilisce i contingenti cantonali annui delle autorizzazioni per l'acquisto di appartamenti di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel nei limiti di un numero massimo previsto per l'insieme del Paese, tenendo conto degli interessi superiori dello Stato e degli interessi economici del Paese. 2Il numero massimo secondo il capoverso 1 non deve superare le 1500 unità di contingente. 3Il Consiglio federale determina i contingenti in funzione dell'importanza del turismo per i Cantoni, dei piani di sviluppo turistico e della quota di proprietà fondiaria straniera sul loro territorio. 4I Cantoni regolano la distribuzione delle autorizzazioni nell'ambito dei loro contingenti. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° set. 2002 (RU 2002 2467; FF 2002 2413). |