Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'esterodel 16 dicembre 1983 (Stato 1° marzo 2013) |
Art. 16 Autorità federali
1Il Consiglio federale, sentito il governo cantonale interessato, accerta se:
4Negli altri casi la competenza spetta al Dipartimento federale di giustizia e polizia e, nella misura in cui la presente legge lo preveda, all'Ufficio federale di giustizia. 1 Abrogato dal n. II 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). |