Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'esterodel 16 dicembre 1983 (Stato 1° marzo 2013) |
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Art. 21 Ricorso alle autorità federali
1Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. 2Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali. 1 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
