Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'esterodel 16 dicembre 1983 (Stato 1° marzo 2013) |
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Art. 23 Provvedimenti cautelari
1Le autorità cantonali e, se un procedimento non è stato ancora avviato anche l'Ufficio federale di giustizia possono ordinare provvedimenti cautelari per mantenere immutato uno stato di diritto o di fatto. 2Il ricorso contro un provvedimento cautelare non ha effetto sospensivo. |
