Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'esterodel 16 dicembre 1983 (Stato 1° marzo 2013)1L'autorizzazione è revocata d'ufficio se l'acquirente l'ha ottenuta fraudolentemente fornendo indicazioni inesatte oppure se, nonostante diffida, non adempie un onere. 1bisL'obbligo dell'autorizzazione è accertato successivamente d'ufficio se l'acquirente ha fornito all'autorità competente, all'ufficiale del registro fondiario o del registro di commercio indicazioni inesatte o incomplete su fatti che sono rilevanti per l'obbligo dell'autorizzazione.2 2Sono fatte salve le sanzioni secondo il diritto in materia di stranieri. |