Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'esterodel 16 dicembre 1983 (Stato 1° marzo 2013) |
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Art. 26 Inefficacia e nullità
1I negozi giuridici concernenti un acquisto per il quale l'acquirente deve chiedere un'autorizzazione rimangono inefficaci fintanto che manca l'autorizzazione definitiva. 2Diventano nulli se:
3Inefficacia e nullità sono rilevate d'ufficio. 4Hanno la conseguenza che:
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