Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'esterodel 16 dicembre 1983 (Stato 1° marzo 2013) |
Art. 3 Diritto federale e diritto cantonale
1L'autorizzazione è rilasciata soltanto per i motivi previsti nella presente legge. 2I Cantoni, per tutelare i loro particolari interessi, possono prevedere motivi d'autorizzazione aggiuntivi e ulteriori limitazioni nella misura in cui ne sono autorizzati dalla presente legge. |