Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'esterodel 16 dicembre 1983 (Stato 1° marzo 2013) |
Art. 39 Contingenti delle autorizzazioni
Per il primo biennio, il Consiglio federale stabilisce il numero massimo, previsto per l'insieme del Paese, delle autorizzazioni per l'acquisto di abitazioni di vacanza1 e di unità d'abitazione in apparthotel a due terzi al massimo del numero medio delle autorizzazioni concesse nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge per l'acquisto di residenze secondarie a tenore del diritto previgente. 1 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051). |