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Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE)
del 16 dicembre 1983 (Stato 1° marzo 2021)
Art. 14Condizioni e oneri
1 L’autorizzazione è subordinata a condizioni e oneri per garantire un’utilizzazione del fondo conforme allo scopo fatto valere dall’acquirente.
2 Il Consiglio federale determina le condizioni e gli oneri minimi, nella misura in cui non vi provvede la presente legge, e la scadenza delle autorizzazioni.
3 Gli oneri sono menzionati nel registro fondiario.
4 Possono essere revocati, su proposta dell’acquirente, per motivi imperiosi.
5 Ove si accerti che non vi è l’obbligo dell’autorizzazione per mancanza della posizione preponderante di persone all’estero, tale accertamento dev’essere vincolato all’onere secondo cui l’acquirente, prima di ogni modificazione delle condizioni che potrebbe giustificare tale obbligo, deve chiedere un nuovo accertamento.