1 Una persona all’estero occupa una posizione preponderante se, in virtù della sua partecipazione finanziaria, del suo diritto di voto o per altri motivi, può, da sola o congiuntamente con altre persone all’estero, esercitare un influsso decisivo su l’amministrazione o la direzione.
2 La posizione preponderante di persone all’estero in una persona giuridica è presunta se esse:
- a.18
- possiedono più di un terzo del capitale azionario o del capitale sociale;
- b.
- dispongono di più di un terzo dei voti nell’assemblea generale o nell’assemblea dei soci;
- c.
- costituiscono la maggioranza del consiglio di fondazione o dei beneficiari di una fondazione di diritto privato;
- d.
- mettono a disposizione della persona giuridica mezzi finanziari rimborsabili che superano la metà della differenza tra i suoi attivi e i suoi debiti verso persone non sottostanti all’obbligo dell’autorizzazione.
3 La posizione preponderante di persone all’estero in una società in nome collettivo o in accomandita è presunta se una o più di esse:
- a.
- sono soci illimitatamente responsabili;
- b.
- mettono a disposizione della società, come accomandanti, mezzi finanziari che superano un terzo dei suoi mezzi propri;
- c.
- mettono a disposizione della società o dei soci illimitatamente responsabili mezzi finanziari rimborsabili che superano la metà della differenza tra i suoi attivi e i suoi debiti verso persone non sottostanti all’obbligo dell’autorizzazione.
4 La posizione preponderante di persone all’estero in un fondo d’investimento immobiliare è presunta se esso è amministrato ai sensi della presente legge da una persona all’estero e se la direzione del fondo è una persona all’estero.19
5 La posizione preponderante di persone all’estero in una SICAV immobiliare è presunta se essa è amministrata ai sensi della presente legge da una persona all’estero e se persone all’estero:
- a.
- possiedono più di un terzo dei voti in relazione al capitale azionario degli imprenditori;
- b.
- costituiscono la maggioranza del consiglio di amministrazione;
- c.
- mettono a disposizione mezzi finanziari rimborsabili che superano la metà della differenza tra gli attivi del capitale azionario degli investitori della SICAV immobiliare e i suoi debiti nei confronti di persone non sottostanti all’obbligo di autorizzazione.20
18 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1337; FF 2003 3753).
19 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
20 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).