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Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE)
del 16 dicembre 1983 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 13Limitazioni cantonali ulteriori
1 I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l’acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d’abitazione in apparthotel, segnatamente:
a.
istituendo un blocco delle autorizzazioni;
b.
ammettendo l’acquisto di abitazioni di vacanza soltanto nell’ambito della proprietà per piani o di un altro complesso di abitazioni di vacanza;
c.
ammettendo l’acquisto, per un complesso di abitazioni di vacanza e per unità d’abitazione in apparthotel, soltanto fino a una data quota dello spazio abitabile;
d.
introducendo un diritto di prelazione, al valore venale, a favore delle persone non sottostanti all’obbligo dell’autorizzazione;
e.
limitando l’acquisto al diritto di superficie, al diritto di abitazione o all’usufrutto.
2 I Comuni possono introdurre di moto proprio queste limitazioni. I Cantoni disciplinano la procedura.