Legge federale
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Art. 16 Autorità federali
1 Il Consiglio federale, sentito il governo cantonale interessato, accerta se:
2 ...42 3 ...43 4 Negli altri casi la competenza spetta al Dipartimento federale di giustizia e polizia e, nella misura in cui la presente legge lo preveda, all’Ufficio federale di giustizia. 42 Abrogato dall’all. n. II 3 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 20076637; FF 20067359). 43Abrogato dal n. I della LF del 30 apr. 1997, con effetto dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022). |