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Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE)
del 16 dicembre 1983 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 18Registro fondiario e registro di commercio
1 L’ufficiale del registro fondiario, se non può escludere a priori l’obbligo d’autorizzazione, sospende la procedura e assegna all’acquirente un termine di 30 giorni per chiedere l’autorizzazione o far accertare ch’egli non sottostà a tale obbligo; respinge la notificazione se l’acquirente non agisce nel termine prescritto o se l’autorizzazione è negata.
2 L’ufficiale del registro di commercio procede nello stesso modo; rinvia però in tutti i casi all’autorità di prima istanza, prima della cancellazione, la persona giuridica oppure la società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale che trasferisce la sede dalla Svizzera all’estero.
3 Contro la decisione negativa dell’ufficiale del registro fondiario e dell’ufficiale del registro di commercio è ammissibile il ricorso all’autorità cantonale di ricorso competente secondo la presente legge; questo ricorso sostituisce quello all’autorità di vigilanza per il registro fondiario o il registro di commercio.