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Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE)
del 16 dicembre 1983 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 23Provvedimenti cautelari
1 Le autorità cantonali e, se un procedimento non è stato ancora avviato anche l’Ufficio federale di giustizia possono ordinare provvedimenti cautelari per mantenere immutato uno stato di diritto o di fatto.
2 Il ricorso contro un provvedimento cautelare non ha effetto sospensivo.