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Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE)
del 16 dicembre 1983 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 25Revoca dell’autorizzazione e accertamento successivo dell’obbligo dell’autorizzazione 47
1 L’autorizzazione è revocata d’ufficio se l’acquirente l’ha ottenuta fraudolentemente fornendo indicazioni inesatte oppure se, nonostante diffida, non adempie un onere.
1bis L’obbligo dell’autorizzazione è accertato successivamente d’ufficio se l’acquirente ha fornito all’autorità competente, all’ufficiale del registro fondiario o del registro di commercio indicazioni inesatte o incomplete su fatti che sono rilevanti per l’obbligo dell’autorizzazione.48
2 Sono fatte salve le sanzioni secondo il diritto in materia di stranieri.
47Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022).