Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE)
del 16 dicembre 1983 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 26Inefficacia e nullità
1 I negozi giuridici concernenti un acquisto per il quale l’acquirente deve chiedere un’autorizzazione rimangono inefficaci fintanto che manca l’autorizzazione definitiva.
2 Diventano nulli se:
a.
l’acquirente attua il negozio giuridico senza chiedere l’autorizzazione o prima che vi sia l’autorizzazione definitiva;
b.
l’autorità di prima istanza nega o revoca definitivamente l’autorizzazione;
c.
l’ufficiale del registro fondiario o del registro di commercio respinge la notificazione, senza che l’autorità di prima istanza abbia previamente negato l’autorizzazione;
d.
l’autorità dell’incanto annulla l’aggiudicazione, senza che l’autorità di prima istanza abbia previamente negato l’autorizzazione.
3 Inefficacia e nullità sono rilevate d’ufficio.
4 Hanno la conseguenza che:
a.
le prestazioni promesse non possono essere pretese;
b.
le prestazioni fornite possono essere ripetute entro un anno dal momento in cui l’attore ha avuto notizia del diritto di ripetizione ovvero entro un anno dalla conclusione di un procedimento penale, ma in ogni caso non oltre dieci anni dopo le prestazioni;
c.
l’azione di rimozione dello stato illecito è proposta d’ufficio.