Legge federale
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Art. 31 Rifiuto d’informare o di produrre documenti
Chiunque si rifiuta di adempiere l’obbligo d’informazione o d’edizione impostogli dall’autorità competente con la comminatoria delle pene previste nel presente articolo, è punito con una multa sino a 50 000 franchi.55 È esente da pena se può invocare un segreto professionale di cui all’articolo 321 del Codice penale svizzero56. 55 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). |