Legge federale
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Art. 33 Confisca di profitti patrimoniali illeciti
1 Chiunque, per il fatto di un’infrazione, ottiene un profitto illecito che non può essere rimosso mediante azione dev’essere obbligato a pagare al Cantone, prima che l’azione penale si prescriva, una somma corrispondente, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona. 2 I doni e altri profitti sono devoluti allo Stato giusta gli articoli 70 a 72 del Codice penale57.58 58 Nuovo testo giusta l’art. 334 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). |