Legge federale
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Art. 35 Procedimento penale
1 Il procedimento penale incombe ai Cantoni. 2 Ogni apertura di procedimento penale, come anche le dichiarazioni di non doversi procedere, i decreti penali e le sentenze penali vanno comunicati, senza indugio e gratuitamente, al Ministero pubblico della Confederazione; quest’ultimo può ognora chiedere informazioni sullo stato di un procedimento penale pendente. 3 ...60 60 Abrogato dall’all. 1 n. II 6 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). |