Legge federale
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Art. 39 Contingenti delle autorizzazioni
Per il primo biennio, il Consiglio federale stabilisce il numero massimo, previsto per l’insieme del Paese, delle autorizzazioni per l’acquisto di abitazioni di vacanza65 e di unità d’abitazione in apparthotel a due terzi al massimo del numero medio delle autorizzazioni concesse nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della presente legge per l’acquisto di residenze secondarie a tenore del diritto previgente. 65Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051). |