l’acquirente, se già comproprietario o proprietario in comune del fondo;
d.
i comproprietari per le permute dei loro piani nel medesimo immobile;
e.
l’acquirente, se riceve il fondo come indennità in natura, in caso di espropriazione, ricomposizione particellare o raggruppamento di terreni, secondo il diritto federale o cantonale;
f.
l’acquirente di un fondo ottenuto in sostituzione di quello alienato a una corporazione o a un istituto di diritto pubblico;
g.
l’acquirente di superficie esigue in seguito a una rettificazione di confine oppure, qualora trattisi di proprietà per piani, in seguito a un aumento della quota di valore;
l’acquirente, se lo esige l’interesse superiore della Confederazione; la superficie non può però essere superiore a quanto è necessario per lo scopo dell’utilizzazione del fondo;
le persone fisiche che acquistano un’abitazione in seguito alla liquidazione di una persona giuridica costituita prima del 1° febbraio 1974 e il cui scopo effettivo è l’acquisto di fondi, qualora esse abbiano acquistato conformemente alle disposizioni allora in vigore, in misura corrispondente, quote di tale persona giuridica;
i cittadini seguenti che, come frontalieri, acquistano un’abitazione secondaria nella regione del loro luogo di lavoro:
1.
i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio,
2.
i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai quali si applica l’articolo 22 numero 3 dell’Accordo del 25 febbraio 201927 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione
21Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022).
22 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
23 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1337; FF 2003 3753).
24 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076637; FF 20067359).
26 Introdotta dal n. I 2 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 85; FF 2020 915).