Legge federale
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Art. 7a Beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni 28
L’acquisto di un fondo effettuato per scopi ufficiali da beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200729 sullo Stato ospite è disciplinato esclusivamente dal capitolo 3 della legge sullo Stato ospite. 28 Introdotto l’all. n. II 3 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076637; FF 20067359). |