1 I Cantoni possono stabilire per legge che l’acquisto è autorizzato se il fondo:
a.
serve per la costruzione, senza aiuto federale, di abitazioni sociali giusta il diritto cantonale in luoghi dove vi è penuria d’abitazioni o è appena stato edificato con siffatte abitazioni;
serve come abitazione secondaria di una persona fisica in un luogo con il quale essa mantiene rapporti strettissimi e degni di protezione, finché questi sussistono.
2 I Cantoni possono inoltre stabilire per legge che l’autorizzazione può essere accordata, nei limiti dei propri contingenti, a una persona fisica che acquista un fondo come abitazione di vacanza o come unità d’abitazione in un apparthotel.
3 I Cantoni designano i luoghi in cui l’acquisto di abitazioni di vacanza o di unità d’abitazione in apparthotel da parte di persone all’estero è necessario per promuovere il turismo.37
4 Un’autorizzazione non è computata nel contingente:
a.
se l’alienante ha già ottenuto l’autorizzazione per l’acquisto dell’abitazione di vacanza o dell’unità d’abitazione in un apparthotel;
b.
se essa è rilasciata giusta l’articolo 8 capoverso 3;
c.
per l’acquisto di una parte di comproprietà di un’abitazione di vacanza o di un’unità di abitazione in un apparthotel, a condizione che l’acquisto di un’altra parte di comproprietà della medesima abitazione di vacanza o unità d’abitazione in un apparthotel sia già stato computato nel contingente.38
35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° set. 2002 (RU 2002 2467; FF 2002 2413).