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Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 101Ricomposizioni particellari per contratto
1 Più proprietari di fondi possono convenire per scritto una ricomposizione particellare. L’accordo deve indicare i fondi compresi nella ricomposizione nonché disciplinare l’epurazione degli oneri fondiari e la ripartizione delle spese.
2 L’approvazione da parte del Cantone sostituisce l’atto pubblico concernente il trapasso di proprietà. Per ricomposizioni particellari di questo tipo il Cantone non può riscuotere né imposte di mutazione né altri tributi analoghi.
3 Al trasferimento dei diritti di pegno è applicabile l’articolo 802 del Codice civile141 e all’iscrizione nel registro fondiario l’articolo 954 capoverso 2 del medesimo.
4 Il Cantone disciplina l’ulteriore procedura.