Legge federale
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Art. 114 Stazioni di ricerca 164
1 La Confederazione può gestire stazioni di ricerca agronomica. 2 Le stazioni di ricerca agronomica sono ripartite in diverse regioni del Paese. 3 Esse sono subordinate all’UFAG. 164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). |