Legge federale
|
|
Art. 154 Prestazioni dei Cantoni
1 I Cantoni eseguono a proprie spese i provvedimenti loro affidati. 2 Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale e si sottrae intenzionalmente o per negligenza agli obblighi di cui all’articolo 151 può essere tenuto a sopportarne le spese. |
