Legge federale
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                                    Art. 54 Contributi per singole colture 85
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             
                    1 La Confederazione può versare contributi per singole colture al fine di: 
 2 Il Consiglio federale definisce le colture e stabilisce l’importo dei contributi. 3 I contributi possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l’articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 200586 sulle dogane. 85 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). 86 RS 631.0  | 
                
